Ravvedimento per omesso tardivo o insufficiente versamento

Ultima modifica 13 settembre 2021

RAVVEDIMENTO OPEROSO
 
art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 13 del 472/1997 e succ. modificazioni ed integrazioni
 
Per il ravvedimento 2014 clicca qui
 
Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo.
Se il versamento dell’IMU in ritardo avviene in modo spontaneo (cioè prima della notifica di avvisi di accertamento e comunque prima che il Comune invii richieste di notizie o di esibizione di documenti), il contribuente ha diritto a sensibili riduzioni rispetto alla sanzione minima prevista dalla Legge, che è pari al 30% della imposta non versata o versata in ritardo. 
Per ottenere la riduzione è necessario che il contribuente versi contemporaneamente il tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi seguendo gli esempi di seguito descritti. 
 
 

Esempi e scadenze 

• Se il versamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza il contribuente dovrà versare: 

• il tributo;

• una sanzione ridotta allo 0,2% moltiplicata per i giorni di ritardo (es: per 3 gg di ritardo  0,2% x 3 = 0,6%);

• gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo. 

• Se il versamento avviene dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare: 

 • il tributo;

• una sanzione ridotta al 3% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 30° resta il 3%);

• gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.

• Se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU dell'anno di riferimento del tributo (ad es. : per il 2014 fino al 30/06/2015), il contribuente dovrà versare: 

• il tributo;

• una sanzione ridotta al 3,75% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino alla data sopra evidenziata, resta il 3,75%);

 • gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.


In tutti i casi:
 
  • Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello F24;
  • l’importo totale dovuto deve essere inserito nella riga riferita al corretto codice tributo, sommando l'imposta IMU, la sanzione e gli interessi;
  • è necessario barrare l’apposita casella “Ravv”;
  •  Il codice Comune di Settimo Torinese è "I703". 

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