Ravvedimento per Omesso, Tardivo o Insufficiente Versamento e per Infedele/Omessa Dichiarazione IMU/TASI

Ultima modifica 2 settembre 2021

RAVVEDIMENTO OPEROSO
art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 13 D.Lgs. 472/1997 e succ. modificazioni ed integrazioni

 

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Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo.
Se il versamento dell’IMU o della TASI in ritardo avviene in modo spontaneo (cioè prima della notifica di avvisi di accertamento e comunque prima che il Comune invii richieste di notizie o di esibizione di documenti), il contribuente ha diritto a sensibili riduzioni rispetto alla sanzione minima prevista dalla Legge, che è pari al 30% della imposta non versata o versata in ritardo. 

Per ottenere la riduzione è necessario che il contribuente versi contemporaneamente il tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi seguendo gli esempi di seguito descritti. 

Esempi e scadenze

Ravvedimento Sprint:
Se il versamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza il contribuente dovrà versare: 
  • il tributo;
  • una sanzione ridotta allo 0,1% moltiplicata per i giorni di ritardo (es: per 3 gg di ritardo  0,1% x 3 = 0,3%);
  • gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo dividendo il tasso legale 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 x 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo. 
 Ravvedimento Breve
Se il versamento avviene dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare: 
  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 1,5% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 30° resta l’ 1,5%);
  • gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 x 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.
 Ravvedimento Intermedio
Se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ed entro il novantesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare: 
  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 1,67% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 90° resta il 1,67%);
  • gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 x 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.
 Ravvedimento Lungo
Se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU dell'anno di riferimento del tributo (ad es. : per il 2018 fino al 30/06/2019), il contribuente dovrà versare: 
  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 3,75% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino alla data sopra evidenziata, resta il 3,75%);
  • gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso 0,3%  annuo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 e 0,8% annuo dal 1° gennaio 2019 x 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.

 In tutti i casi:

  • Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello F24;
  • l’importo totale dovuto deve essere inserito nella riga riferita al corretto codice tributo, sommando l'imposta IMU o TASI, la sanzione e gli interessi;
  • è necessario barrare l’apposita casella “Ravv”;
  • Il codice Comune di Settimo Torinese è "I703". 

 

TABELLE RIEPILOGATIVE RAVVEDIMENTO OPEROSO:

OMESSO/RITARDATO PAGAMENTO
CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

TIPO VIOLAZIONE

SANZIONE

Omesso versamento sanato entro 14 giorni dalla scadenza

0,1 % giornaliera

(1/10 del 1% - 30% : 2 : 15)

Omesso versamento sanato dopo 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza

1,5 %

(1/10 del 15% - 30% : 2)

Omesso versamento sanato dopo 31 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza

1,67 %

(1/9 del 15% - 30% : 2)

Omesso versamento sanato oltre i 90 giorni ed entro 30 giugno anno successivo

3,75 %

(1/8 del 30%)

 

 

OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE
CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

TIPO VIOLAZIONE

TERMINE RAVVEDIMENTO

SANZIONE

Infedele dichiarazione

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione

2,78 %

con minimo di 2,78 euro

(1/9 del 25 % e di 25 euro

 - ridotta alla metà

Infedele dichiarazione

Oltre i 30 giorni ed entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione

5,56 %

con minimo di 5,56 euro

(1/9 del 50 % e di 50 euro)

Infedele dichiarazione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

6,25 %

con minimo di 6,25 euro

(1/8 del 50 % e di 50 euro)

Omessa dichiarazione

Presentazione dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza

5 %

con minimo di 2,5 euro

(1/10 del 50 % e di 25 euro

 - ridotta alla metà -

Omessa dichiarazione

Presentazione dichiarazione oltre i 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza

10 %

con minimo di 5 euro

(1/10 del 100 % e di 50 euro)


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