Iscrizione Albo Presidenti seggi
Ultima modifica 26 aprile 2022
Unità organizzativa di riferimento
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 53/90 (norme di settore)
E' un elenco di nominativi che l'ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L'Albo aggiornato viene trasmesso alla Corte d'Appello di Torino che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti.
Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, corredata da autocertificazione di professione e titolo di studio.
Requisiti:
- essere elettore del Comune di Settimo Torinese
- non avere superato il settantesimo anno di età
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.
Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte d’Appello dispone la cancellazione dall’Albo per:
- emigrazione in altro comune;
- superamento del limite di età di 70 anni;
- gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio;
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Capo IX del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e nel Titolo VII del D.P.R. 30/03/1957, n. 361.
TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
da novembre a febbraio
IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE CON SILENZIO ASSENSO?
NO
SOGGETTO ESERCITANTE IL POTERE SOSTITUTIVO
DOTT. STEFANO MAGGIO