IMU - Imposta Municipale Propria 2024
Ultima modifica 13 maggio 2024
Aliquote 2024, sono le medesime del 2023, come stabilito con la Delibera C.C. n. 101 del 21/12/2023: clicca qui per scaricare la delibera e clicca qui per l’allegato “1 - Schema aliquote anno 2024"
Scadenze di versamento:
Il versamento deve essere effettuato entro:
-acconto 16 giugno (essendo di domenica la scadenza è prorogata di diritto a lunedì 17 giugno)
-saldo 16 dicembre
-unica soluzione entro il 16 giugno (essendo domenica è il 17 giugno il termine ultimo)
Abitazione Principale:
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, così determina la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022: clicca qui
Per approfondire ecco il comunicato stampa della Corte Costituzionale: clicca qui
Riduzione pensionati residenti estero
A partire dal 2023 la riduzione dell’IMU è pari al 50% relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione rientra tra quelle soggette
Elenco Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia. (fonte INPS - elenco su sito INPS) clicca qui
Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF aveva chiarito che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Clicca qui per scaricare la risoluzione
Regolamento IMU
Con delibera di C.C. n.39 del 27/04/2023 sono stati modificati ed integrati gli art. 12 e 16 vigenti dal 1 gennaio 2023 Clicca qui per vedere le variazioni intervenute del Regolamento IMU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/05/2020 che disciplina l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020. Clicca qui, per l’allegato "A - Schema modifiche regolamento IMU 2023" .
Esenzioni IMU 2024
Gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli Enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto-legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato o in alternativa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, redatta su modello ministeriale, inserendo nel campo note gli estremi di registrazione del contratto di comodato;
Gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Settimo Torinese, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari;
Le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si applica alle seguenti condizioni:
- gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, essere regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell'istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
- il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;
l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D;
- il soggetto passivo dell'IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari; lo stesso divieto si applica nei confronti di soci e legali rappresentanti nel caso in cui il soggetto passivo sia costituito in forma societaria.
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “Beni merce”. Il comma 751della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 siano esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili (Art.1,comma 8, Legge 197/2022 con rif. Art. 1, comma 759 Legge 160/2019) Viene prevista l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Aree edificabili – Valori ai fini IMU
Il valore da utilizzare per la determinazione del dovuto IMU per le aree edificabili è quello di mercato (cosiddetto valore in comune commercio) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, che deve essere oggetto di dichiarazione IMU da parte del contribuente.
Clicca qui per le info su valore aree edificabili.
Clicca qui per scaricare la Delibera C.C. n. 105 del 21/12/2023 con i criteri per la quantificazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU, utile per la determinazione del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2024 di indirizzo per l’attività di verifica e accertamento dell’evasione fiscale ai fini IMU.
NUOVA DICHIARAZIONE IMU/IMPI 2024
La dichiarazione IMU va presentata al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, così come precisato nel regolamento IMU vigente all’art. 16 a cui si demanda per ulteriori chiarimenti.
Modello, istruzioni e normativa sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-del-24-aprile-2024
MODALITÀ DI INVIO
La dichiarazione può essere presentata:
- a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo del Comune di Settimo Torinese, P.zza della Libertà 4 – 10036 Settimo Torinese;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it.
- consegna a mano all’ufficio URP del Comune di Settimo Torinese
MODULISTICA clicca qui