Dichiarazione di nascita
Ultima modifica 16 febbraio 2024
La dichiarazione di nascita è la denuncia obbligatoria per legge per l’iscrizione del nascituro nel registro comunale dello stato civile.
Tale dichiarazione si può rendere con le seguenti modalità:
- entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria o Casa di Cura dove è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni presso l`Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Qualora la dichiarazione venga resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all`Ufficiale di Stato Civile, il quale provvederà a darne segnalazione alla Procura della Repubblica.
La denuncia di nascita può essere resa:
- da uno dei genitori se coniugati
- da entrambi i genitori, se non coniugati
- da un procuratore speciale nominato dai genitori
- dal medico o dall`ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l`eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Ricordiamo che per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
Documentazione da presentare in caso di dichiarazione di fronte all’Ufficiale dello stato Civile:
- attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- documento d’identità in corso di validità.
Attribuzione del nome al neonato:
Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, il nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".
E` vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il cognome del minore
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 131 del 31 maggio 2022 ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.
L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti facendone apposita richiesta.