Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario
Ultima modifica 11 marzo 2022
Unità organizzativa di riferimento
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'art.7 del d.lgs. n.286 del 25/7/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che ha ripreso l'art.147 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/6/1931), prevede che :
chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Il modulo sottoriportato, debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dello straniero o apolide, può essere inviato:
- mediante P.E.C. all'indirizzo settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
- via mail all'indirizzo protocollo.generale@comune.settimo-torinese.to.it
- consegnato all'U.R.P. di Piazza della Libertà 4, negli orari di apertura al pubblico
TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
30 gg
SOGGETTO ESERCITANTE IL POTERE SOSTITUTIVO
ARCH. ANTONIO CAMILLO