Albo dei Giudici Popolari
Ultima modifica 11 giugno 2021
L’Albo contiene i nomi delle persone che possono svolgere le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise (di primo grado) e la Corte d’ Assise d’Appello (di secondo grado).
L’Albo viene aggiornato ogni anno dispari con l’iscrizione di tutti i cittadini che possiedono i requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (requisiti necessari) e con la cancellazione dei cittadini che hanno perduto la qualità di elettore del Comune o hanno raggiunto il limite d’età prescritto.
Gli elenchi aggiornati dall’ufficio elettorale vengono trasmessi al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso. Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
Requisiti necessari:
•Residenza anagrafica nel Comune
•cittadinanza italiana
•godimento dei diritti civili e politici
•età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni
•diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’Albo di Corte d’Assise (primo grado) e diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’Albo di Corte d’Assise d’Appello (secondo grado)
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Normativa di riferimento:
Legge 10 aprile 1951, n. 287 ;
Legge 405/1952, art. 3,
Legge 1441/1956 art. 27.