IMU 2021

Ultima modifica 18 maggio 2023

Aliquote 2021, sono le medesime del 2020, come stabilito con la Delibera  C.C. n. 12 del 4/3/2021:clicca qui per scaricare la delibera.
Per l’allegato “A - Schema aliquote anno 2021" pubblicate portale MEF.  clicca qui

ATTENZIONE: in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non è dovuta la prima rata dell'Imu ( art. 1 comma 599 della legge 178/2020) relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre sono esenti dal versamento della prima rata IMU, i contribuenti che rientrano nelle disposizioni di cui alla legge n. 69/2021, conversione del decreto 41/2021 (cd. “decreto sostegni”), colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Si riporta di seguito lo stralcio della norma:

Legge di conversione n. 69 del 21/5/2021 del Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41- Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

(estratto)

Art. 6 sexies –  Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'Art 1, commi da 1 a 4, del presente decreto. (*)

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

(*) Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 , e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

 

Si ricorda che non è dovuta l’IMU nell’anno 2021 e 2022(come disposto dall’ art.78, c. 3, D.L. 104/2020, conv. L. 126/2020) per gli immobili  rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RESIDENTI ESTERO

A  partire dall'anno 2021, l'imposta IMU è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

DOCUMENTI DISPONIBILI: clicca qui

 


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