Richiesta di separazione/divorzio

Ultima modifica 15 febbraio 2024

Unità organizzativa di riferimento

Ufficio Stato Civile e servizi cimiteriali

Descrizione del procedimento e normativa di riferimento

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale ma può stabilire un assegno di mantenimento/divorzile specificando le relative modalità.

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi di fronte all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio e, per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati.

Tale modulo può essere:

  • consegnato all'ufficio di stato civile;
  • trasmesso via email all'indirizzo stato.civile@comune.settimo-torinese.to.it

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

 L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio competente per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
A distanza di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, i coniugi devono ripresentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi e modalità di pagamento

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 15, che deve essere corrisposto il giorno stesso di sottoscrizione del primo atto.

MODELLO COMUNICAZIONE PER DIVORZIO
15-02-2024

Allegato 85.58 KB formato pdf

MODELLO COMUNICAZIONE PER SEPARAZIONE
15-02-2024

Allegato 117.66 KB formato pdf

MODELLO ISTAT PER DIVORZI E SEPARAZIONI
15-02-2024

Allegato 85.03 KB formato pdf