Descrizione
Si ricorda che l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 2013 (“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”), stabilisce espressamente che – al di fuori dei periodi annuali previsti per l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento (nel caso della zona climatica E, dal 15 ottobre al 15 aprile) – sul territorio comunale è possibile l’accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23. L’accensione è naturalmente discrezionale con l’obbligo di non superare i 19 gradi per gli edifici privati e i 18 per gli edifici industriali e assimiliabili.
La Città ha inoltre disposto a partire la riaccensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli istituti scolastici di proprietà comunale sul territorio cittadino.
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Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024, 09:42