Iscrizione Albo Presidenti seggi

Ultima modifica 26 aprile 2022

Unità organizzativa di riferimento

Servizio Demografico

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CURELLO Maria Rosa

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. 53/90 (norme di settore) 

E' un elenco di nominativi che l'ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L'Albo aggiornato viene trasmesso alla Corte d'Appello di Torino  che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti.

Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, corredata da autocertificazione di professione e titolo di studio.

Requisiti:

  • essere elettore del Comune di Settimo Torinese
  • non avere superato il settantesimo anno di età
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore

Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio  presso gli Uffici Elettorali Comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Corte d’Appello dispone la cancellazione dall’Albo per:

  • emigrazione in altro comune;
  • superamento del limite di età di 70 anni;
  • gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio;
  • coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, non le abbiano svolte  senza giustificato motivo;
  • coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
  • coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Capo IX del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e nel Titolo VII del D.P.R. 30/03/1957, n. 361.

TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

da novembre a febbraio

IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE CON SILENZIO ASSENSO?

NO

SOGGETTO ESERCITANTE IL POTERE SOSTITUTIVO

DOTT. STEFANO MAGGIO

DOMANDA A PRESIDENTE_15112018
26-04-2022

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