CANONE UNICO PATRIMONIALE - SUOLO PUBBLICO

Ultima modifica 28 marzo 2022

Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, è vincolata all'ottenimento di specifica concessione secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale.
Per ottenere la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessario presentare la domanda utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.
E' possibile distinguere le seguenti tipologie:

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO "occasionali" 

DEHORS

AREE MERCATALI

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU STRADE E RELATIVE PERTINENZE (spazi espositivi nella parte aree mercati)

Modulistica


OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

Servizio di riferimento: Servizio LL.PP. e manutenzioni del Territorio
Piazza della Libertà 4, 1006 Settimo Torinese  (TO)
Tel: 011/8028809-806   
Email: occupazione.suolopubblico@comune.settimo-torinese.to.it
Orari di apertura: clicca qui

La domanda va presentata secondo le seguenti modalità:

Deve presentare la domanda di rilascio di concessione
Chiunque intenda occupare, anche in modo temporaneo, una porzione di spazio o area pubblica per  Tinteggiature Edilizie, Allaccio Fognature, Sosta con mezzi stabilizzati oltre 12 ore Deposito materiale oltre 12 ore, Ponteggio/i, Steccato/i, Scavi (Utenza), Esecuzione opere edili, Manutenzione ordinaria / straordinaria.

  • chi deve modificare la concessione in relazione alla intestazione/titolarità, alla superficie dell’occupazione, agli arredi, all'oggetto
  • chi deve ottenere la voltura di occupazioni già concesse
  • chi deve chiedere la cessazione dell’occupazione

Tempi per il rilascio
Occupazioni permanenti (durata pluriennale):  la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Occupazioni temporanee (durata fino ad un anno): la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Occupazioni particolar e d’urgenza: si rimanda agli art. 6 e 10 del regolamento.
Nel caso la domanda sia incompleta o siano necessari dati integrativi e sopralluoghi, i termini sono interrotti fino alla sua integrazione, come disposto agli art.12 e 13 del regolamento.

Determinazione del canone
Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (se ricadente in 1° o 2° categoria)
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al regolamento canone unico vigente per tutti gli approfondimenti necessari.

Pagamento del canone
Per le nuove concessioni il pagamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto.
Per chi è già titolare della concessione il versamento del canone, in autoliquidazione, deve essere eseguito alle scadenze previste nell'atto stesso.
Le scadenze del versamento del canone sono le seguenti:

  • per importo fino ad € 500,00: 28 febbraio (rata unica);
  • per importo superiore ad € 500,00: 28 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 30settembre

Solo per l’anno 2021, per le concessioni permanenti rilasciate fino al 31-12-2020, le scadenze sono:

  • importo fino ad € 500,00: 31 maggio (rata unica)
  • importo superiore ad € 500,00: 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre

Il Comune provvede all’invio degli Avvisi per il pagamento del canone a tutti gli utenti con l'avvertimento che, in caso di disguidi che determinino il mancato recapito degli stessi, l’utente è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione/autorizzazione.

Concessione
L'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. E' necessario anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Occupazione abusiva (artt. 23 - 70)
L'occupazione senza il provvedimento di concessione è ABUSIVA e comporta il pagamento di indennità e sanzioni.
Sono abusive le:

  • Occupazione in assenza di regolare atto concessorio;
  • Occupazione difforme a quanto autorizzato (per oggetto, superfice, titolarità, durata)
  • Omesso o parziale pagamento del canone di occupazione.

 


OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO "OCCASIONALI"

Servizio competente POLIZIA MUNICIPALE
Comando 
di POLIZIA MUNICIPALE 
Via ARIOSTO 36 bis
tel. 011.81.65.000 /  fax 011.80.28.550 
mail: polizia.municipale@comune.settimo-torinese.to.it
Pec:settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it

Orari di apertura: clicca qui

MODULISTICA: clicca qui

Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 6 comma 5 del Regolamento

Le concessioni di suolo di cui alle seguenti casistiche non sono assoggettate al Canone e si intendono rilasciate tacitamente, qualora il Comando di Polizia Locale non comunichi diniego scritto entro quattro giorni dalla loro presentazione:

a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; I soggetti promotori di tali iniziative non possono richiedere in modo continuativo e con gli stessi orari lo stesso spazio;

b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 12 ore, non reiterate nei giorni successivi;

c) Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore, non reiterate nei giorni successivi.

Per queste occupazioni deve essere preventivamente inoltrata una istanza alla Polizia Locale, 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione. Il Comando di Polizia Locale, inoltrerà la comunicazione agli altri uffici ed organi comunali per consentire le necessarie verifiche.

Nel caso di richieste di occupazione relative al punto a) in cui la durata risulti superiore alle 24 ore la richiesta verrà valutata dagli uffici competenti in base alla disponibilità degli spazi. In ogni caso la singola richiesta non potrà essere riferita a più di 5 giornate sia consecutive sia non consecutive. Qualora l’occupazione per cui viene presentata istanza si prolunghi nello stesso sito oltre le 12 ore, la stessa verrà considerata a titolo oneroso dal secondo giorno di occupazione.
La richiesta si intende accolta per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno 7 giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso, salvo motivato diniego da parte dell'ufficio.

 


DEHORS

Servizio di riferimento: Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio
Piazza della Libertà 4, 1006 Settimo Torinese  (TO)
Tel: 011-8028392/306/224/278
Email: sviluppo.economico@comune.settimo-torinese.to.it
Orari di apertura: clicca qui

MODULISTICA: clicca qui

Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche per dehor annesso a pubblico esercizio   è vincolata all'ottenimento di specifica concessione secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale.
Per ottenere la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessario presentare la domanda utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.

La domanda va presentata al Servizio Sviluppo Economico e Promozione del Territorio – CANONE UNICO –  secondo le seguenti modalità:

Deve presentare la domanda di rilascio di concessione

  • chiunque intenda occupare, anche in modo temporaneo, una porzione di spazio o area pubblica

Tempi per il rilascio
Occupazioni permanenti (durata pluriennale):  la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Occupazioni temporanee (durata fino ad un anno): la concessione è rilasciata 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
Nel caso la domanda sia incompleta o siano necessari dati integrativi e sopralluoghi, i termini sono interrotti fino alla sua integrazione, come disposto agli art.12 e 13 del regolamento.

Determinazione del canone
Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (se ricadente in 1° o 2° categoria)
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al regolamento canone unico vigente per tutti gli approfondimenti necessari.

Pagamento del canone
Per le nuove concessioni il pagamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto.
Per chi è già titolare della concessione il versamento del canone, in autoliquidazione, deve essere eseguito alle scadenze previste nell'atto stesso.

Le scadenze del versamento del canone sono le seguenti:

  • per importo fino ad € 500,00: 28 febbraio (rata unica);
  • per importo superiore ad € 500,00: 28 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 30settembre.

PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE, IN CASO DI RATEIZZAZIONE IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE SCADENZE FISSATE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Concessione
L'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. E' necessario anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Occupazione abusiva (artt. 23 - 70)
L'occupazione senza il provvedimento di concessione è ABUSIVA e comporta il pagamento di indennità e sanzioni.
Sono abusive le: •Occupazione in assenza di regolare atto concessorio; •Occupazione difforme a quanto autorizzato (per oggetto, superfice, titolarità, durata, ---) •Omesso o parziale pagamento del canone di occupazione.

 


AREE MERCATALI

Servizio di riferimento: Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio
Piazza della Libertà 4, 1006 Settimo Torinese  (TO)
Tel: 011-8028247/306
Email: sviluppo.economico@comune.settimo-torinese.to.it
Orari di apertura: clicca qui
 

Concessioni temporanee mercati ricorrenti:

 Il d.l. 19.05.2020 n. 34  convertito dalla l. 77 del 17.07.2020 art. 181 c. 4 bis e  la D.G.R. N. 1 -2555 del 14.12.2020 della Regione Piemonte hanno disposto il rinnovo delle concessioni di mercato su area pubblica per un periodo di 12 anni, le stesse sono in fase di rilascio, a seguito dei dovuti controlli da parte degli Uffici preposti. Coloro i quali rientrino nella suddetta categoria non devono presentare alcuna domanda in quanto le concessioni sono rilasciate d’ufficio.

Determinazione del canone
Il canone di occupazione è determinato ai sensi della l. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 c. 837, ai sensi del comma 838 esso sostituisce i  prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Le modalità di pagamento e le tariffe, ai fini del calcolo del canone, sono contenuti all’interno del regolamento “Per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati  a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 25.03.2021, e nella deliberazione di Giunta n. 66 del 30.03.2021.
Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (se ricadente in 1° o 2° categoria) ed alla categoria merceologica.
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Pagamento del canone
Per le nuove concessioni il pagamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto.
Per chi è già titolare della concessione il versamento del canone deve avvenire  entro il 31 gennaio, per importi superiori a Euro 500 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate scadenti il 31.01 – 30.03 – 30.06- 30.09, ogni rata deve essere di importo superiore o pari ad euro 100.

Solo per l’anno 2021 le scadenze sono:
Dato atto che il pagamento dei canoni per le occupazioni mercatali è intervenuta la sospensione ex art. 30 c.1 del DL n. 41/2021 fino al 30 giugno 2021, le scadenze sono le seguenti: 
la prima scadenza del pagamento canone annuo è fissata al 31 luglio 2021;

Per le occupazioni ricorrenti, per importi superiori a Euro 500,00 (cinquecento) ogni rata deve essere di le scadenze rateali sono fissate

  • 31 luglio 2021;
  • 30 settembre 2021;
  • 30 novembre 2021;

Concessione
L'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. E' necessario anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Occupazione abusiva (artt. 14)
L'occupazione senza il provvedimento di concessione è ABUSIVA e comporta il pagamento di indennità e sanzioni.
Sono abusive le: •Occupazione in assenza di regolare atto concessorio; •Occupazione difforme a quanto autorizzato (per oggetto, superfice, titolarità, durata, ---) •Omesso o parziale pagamento del canone di occupazione.

OCCUPAZIONI NON RICORRENTI EFFETTUATE DA OPERATORI COMMERCIALI AMBULANTI PRIVI DI CONCESSIONE (SORTEGGIANTI) DU AREA DI MERCATO.
Si applica una tariffa standard comprensiva della tipologia di merce, della zona e delle ore di occupazione, convenzionalmente la metratura è di 25 mq così come disposto dalla deliberazione di Giunta n. 66 del 30.03.2021


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