Prevenzione della corruzione – Segnalazioni interne (whistleblowing)
Ultima modifica 9 settembre 2024
Cos’è il Whistleblowing
Il termine whistleblowing significa letteralmente “soffiare il fischietto” (come le segnalazioni di un arbitro o di un poliziotto).
Il whistleblowing, introdotto in Italia a fine 2017 con la Legge n. 179, è ora disciplinato dal D. Lgs n. 24/2023 – di attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 - con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica Amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (whistleblower).
In ottemperanza a quanto indicato, il Comune di Settimo Torinese ha attivato un canale informatico per la segnalazione di illeciti, reperibile alla seguente pagina del sito istituzionale http://comunedisettimotorinese.whistleblowing.it mediante il quale:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l’RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.
- la tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Sulla base della segnalazione ricevuta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) procederà a svolgere idonea istruttoria. Non saranno prese in considerazione le lamentele di carattere personale, affermazioni generiche e non circostanziate, segnalazioni anonime.
Chi può effettuare una segnalazione
La segnalazione può essere effettuata dai seguenti soggetti:
- Dipendente
- Collaboratore
- Fornitore, subfornitore o dipendente/collaboratore degli stessi
- Libero Professionista
- Consulente
- Lavoratore autonomo
- Volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito
- Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato
Cosa può essere segnalato
Possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati.
Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di norme comunitarie.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Come presentare la segnalazione
Il Comune di Settimo Torinese mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni, in forma orale e in forma scritta.
Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l’ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, che garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnazione e del contenuto della stessa, reperibile sul sito istituzionale dell’ente/sezione “Whistleblowing” al seguente link http://comunedisettimotorinese.whistleblowing.it .
Una volta effettuata la segnalazione, mediante un questionario guidato, la piattaforma rilascia un codice univoco di 16 cifre, con il quale il segnalante può accedere alla segnalazione e dialogare con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni, nonché conoscere l’esito della segnalazione.
Nel caso in cui la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli opportuni accertamenti, e qualora il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti adottata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT, coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante è invitata a contattare il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Comune (RPCT) scrivendo alla mail segretario.generale@comune.settimo-torinese.to.it richiedendo la disponibilità per un colloquio telefonico o un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia acquisito e processato. E’ opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.
Cosa fa l’Amministrazione – tempistiche di gestione delle segnalazioni
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
- comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.
Canali esterni per le segnalazioni
Al di fuori della procedura interna prevista per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne.
Canale di segnalazione esterna presso ANAC, in presenza di una delle seguenti condizioni previste dal Legislatore:
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno predisposto dal Comune, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che il canale interno possa determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni scritte ad ANAC sono trasmesse avvalendosi della piattaforma predisposta dall’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
Divulgazioni pubbliche, attraverso le quali si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Esse possono essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, mediante la quale i soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo (Indicazioni ANAC nelle Linee Guida n. 469/2021).
Protezione dei dati personali
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Comune in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto del principio di limitazione alla conservazione di cui all’art. 5, punto e) del GDPR.
Le tutele previste
In aggiunta alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, viene garantita la protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretto o indiretta, collegata o derivante da segnalazione di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche. Tra le possibili discriminazioni rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica di orario, misure disciplinari o altra sanzione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine.
Un’ importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 riguarda l’estensione del sistema di protezione anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante.
In particolare, il riferimento è ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.
Il sistema di protezione riconosce al whistleblower:
- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;
- la non punibilità del segnalante nel caso in cui, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rilevazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione stessa e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.