Richiesta concessione assegno di maternità (erogazione a carico INPS)
Ultima modifica 12 febbraio 2024
Responsabile del procedimento
MUSIO Maria Pina
Descrizione del procedimento e normativa di riferimento
Hanno diritto all’assegno di maternità le madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, (queste ultime in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) che - al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino (a seguito di affidamento preadottivo o adozione) - non abbiano un rapporto di lavoro subordinato pendente o non siano comunque iscritte ad una Cassa Previdenziale (come lavoratrici autonome o professioniste).
Sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le madri non comunitarie familiari di cittadino italiano, dell’Unione Europea o di soggiornante non comunitario in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per familiare si intendono il coniuge, i discendenti diretti di etò inferiore a 21 anni, gli ascendenti diretti a carico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare del Ministero degli Interni n. 19/2007, punto 2) .
La domanda di concessione dell’assegno va presentata dalla madre (oppure dal padre o altro familiare secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 452/2000)* al Comune di residenza entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso del bambino in famiglia e potrà essere accolta ove la ricchezza del nucleo familiare della madre richiedente non superi il valore I.S.E.E. di riferimento ( € 20.221,13 per l’anno 2024).
Sono previste alcune ipotesi di legge in cui può presentare istanza per il presente beneficio altro soggetto titolato, in carenza del diritto della madre.
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 452/2000 può fare domanda:
- il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età,, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
- vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
- il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
- è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.
L’assegno viene successivamente erogato dall’INPS (massimo € 2.020,85 per l’anno 2024).
Normativa di riferimento: art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., D.M. 452/2000, circolare INPS 35/2010, art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare del Ministero degli Interni n. 19/2007, punto 2)
Termine per l'adozione del provvedimento finale
30gg
Il procedimento si conclude con silenzio assenso?
NO
Soggetto esercitante il potere sostitutivo
MAGGIO Stefano