Ravvedimento per omesso tardivo o insufficiente versamento
Ultima modifica 13 settembre 2021
Esempi e scadenze
• Se il versamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza il contribuente dovrà versare:
• il tributo;
• una sanzione ridotta allo 0,2% moltiplicata per i giorni di ritardo (es: per 3 gg di ritardo 0,2% x 3 = 0,6%);
• gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.
• Se il versamento avviene dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare:
• il tributo;
• una sanzione ridotta al 3% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 30° resta il 3%);
• gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.
• Se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU dell'anno di riferimento del tributo (ad es. : per il 2014 fino al 30/06/2015), il contribuente dovrà versare:
• il tributo;
• una sanzione ridotta al 3,75% (a prescindere dai giorni di ritardo, fino alla data sopra evidenziata, resta il 3,75%);
• gli interessi calcolati al giorno sul solo tributo, dividendo il tasso legale (attualmente 1% annuo del 1° gennaio 2014) per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di ritardo.
In tutti i casi:
- Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello F24;
- l’importo totale dovuto deve essere inserito nella riga riferita al corretto codice tributo, sommando l'imposta IMU, la sanzione e gli interessi;
- è necessario barrare l’apposita casella “Ravv”;
- Il codice Comune di Settimo Torinese è "I703".