Addizionale Comunale all'IRPEF
Ultima modifica 2 settembre 2021
L'addizionale comunale IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale. E' dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. La legge consente ai Comuni di approvare le aliquote, definendo un'aliquota massima.
Per l'anno in corso non sono state modificate le aliquote adottate dal 2010:
- Aliquota 0,8%
- Esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
Le aliquote comunali sono pubblicate anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Tale imposta viene pagata in due fasi:
- Acconto (con massimo 9 rate mensili nell'anno di riferimento)
- Saldo (con massimo 11 rate mensili nell'anno successivo).
Aliquote per Anno
Normativa
L’addizionale comunale IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i., un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente (compresi i redditi da pensione), l'addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L'importo è indicato nelle buste paga o similari e riportato complessivamente nella certificazione unica (CUD) rilasciata dallo stesso sostituto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.
Nell'ipotesi in cui il CUD non esponga l'importo dovuto, il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In caso di presentazione del mod. 730 l'addizionale va calcolata dal CAF, unitamente all'IRPEF e comunicata dallo stesso al sostituto d'imposta che ne opererà la trattenuta, secondo le modalità previste per l'IRPEF.
Per maggiori informazioni: Ministero dell'Economia e delle Finanze