Autocertificazione

Ultima modifica 23 agosto 2021

AUTOCERTIFICAZIONE
"Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive in vigore dal 01/01/2012 (art. 15 L. 12/11/2011, n.183). Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personale e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei Rapporti con gli organi della Pubblicazione Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Sui certificati è stata apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere  prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di Pubblici Servizi". Quindi dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel,  etc). Le Pubbliche Amministrazioni  e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio."
 
Niente più certificati
Dal 7 marzo 2001, con l'entrata in vigore del D.P.R. del 28.12.2000 n.445,(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fareL'AUTOCERTIFICAZIONE.
Ogni cittadino maggiorenne, italiano o straniero della Comunità Europea, ha la possibilità di dichiarare e sottoscrivere, senza bisogno di far autenticare la propria firma, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza e presentare, o spedire per posta o via telefax, tale dichiarazione in sostituzione della normale certificazione richiesta, evitando così inutili "code" all'Anagrafe o in altri uffici pubblici. 
I cittadini extracomunitari residenti, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono certificabili o attestabili dalla pubblica amministrazione italiana, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. ( art.3 c.2, D.P.R. 445/2000)
 
Quando ci si può avvalere dell'autocertificazione:
nel rapporto con la Pubblica Amministrazione dello Stato (es. PREFETTURA, QUESTURA), della Regione (es. AZIENDA SANITARIA LOCALE), della Provincia (es. PROVVEDITORATO AGLI STUDI), del Comune (es. UFFICIO TECNICO)
con altri Enti Pubblici ( es. INPS)
con Imprese che gestiscono servizi pubblici (A.S.M., POSTE, FF.SS., ENEL, ecc.)
L'autocertificazione è estesa ai privati che decidono di accettarla, ma a differenza delle Pubbliche amministrazioni non è un obbligo, ma una facoltà.
 
L'autocertificazione non è consentita
- per i certificati medici, sanitari, veterinari,
- per i certificati di origine,
- per i certificati di conformità C.E.,
- per i certificati di marchi o brevetti,
- nel rapporto con l'autorità giudiziaria
 

Quali sono le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutiva di certificazione che si possono effettuare (art.46 D.P.R. 445/2000)
 
Le Amministrazioni Pubbliche e i Servizi Pubblici non possono più chiedere i certificati per:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizioni in albi, registri e in elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- appartenenza a ordini professionali 
- titolo di studio, esami sostenuti 
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale e economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali 
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto 
- possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria 
- stato di disoccupazione 
- qualità di pensionato e categoria di pensione 
- qualità di studente o di casalinga 
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili 
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo 
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio 
- per non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
- qualità di vivenza a carico 
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile 
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
 

Modelli di autocertificazione

SCEGLIERE IL MODELLO RICHIESTO CHE SOSTITUISCE IL CERTIFICATO

1)Famiglia
2) Residenza
3) Famiglia e residenza
4) Famiglia residenza e cittadinanza
5) Cumulativo
6) Famiglia alla data del decesso
7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a privati
8) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a enti pubblici
9) Redditi (Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà)
10) Generico (art. 47 D.P.R. 445/2000)
11) Eredi
12) Autentica di copia per mezzo di dichiarazione sostitutiva (art 19, D.P.R. 445/2000)
 
 
Quando scadono le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione
Le dichiarazioni autocertificate hanno la stessa validità nel tempo degli atti o certificati che sostituiscono e cioè 6 mesi dalla data di rilascio, ad eccezione delle dichiarazioni che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione, che hanno validità illimitata (es. titoli di studio, certificati di nascita). ( art.41 c.1, DPR 445/2000)
 
LE FALSE DICHIARAZIONI, LA FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA. ( art.76 D.P.R. 445/2000)
Valore dei documenti di riconoscimento (ART.45 D.P.R. 445/2000) 
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento (es. carta di identità) non scaduti, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati (ad es. se l'INPS richiede un certificato di nascita ad un cittadino che è in possesso della carta d' identità non scaduta e quindi può esibirla al predetto ufficio, il certificato di nascita non deve essere richiesto).
Autenticazione di firme, copie e foto
Firme sulle istanze (art.38 D.P.R. 445/2000)
Le istanze da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via fax e via telematica.
Concorsi (art.39 D.P.R. 445/2000)
Per le domande di ammissione ai concorsi pubblici non è più richiesta l'autenticazione della firma.
Copie di documenti (art.18 D.P.R. 445/2000)
Le copie di documenti, se richiesti da un Ente Pubblico o da un Gestore di Servizi Pubblici, possono essere autenticate direttamente dal dipendente competente a ricevere la documentazione, semplicemente su esibizione dell'originale del documento.
Autenticazione di copia per mezzo della dichiarazione sostitutiva (art.19 D.P.R. 445/2000) 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Legalizzazione di Fotografie (art. 34 D.P.R. 445/2000)
Le fotografie, se richieste per il rilascio di documenti personali (es. passaporto), sono legalizzate dall'ufficio che deve rilasciare il documento, purchè presentate personalmente dall'interessato.